Modello di comunicazione - Riqualificazione energetica (detrazione 55%)
Con il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 6 maggio 2009 - pdf è stato approvato il modello di comunicazione per i lavori relativi agli interventi di riqualificazione energetica che proseguono oltre il periodo d’imposta (art. 29 del d.l. n. 185/2008) per fruire della detrazione del 55% riconosciuta per gli interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti, sull’involucro di edifici esistenti, di installazione di pannelli solari e di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale.
Il modello deve essere utilizzato:
dai contribuenti che intendono fruire della detrazione d’imposta del 55 per comunicare le spese sostenute nei periodi d’imposta precedenti a quello in cui i lavori sono terminati con riferimento ai soli lavori che proseguono oltre il periodo d’imposta;
per comunicare le spese sostenute nel 2009 e negli anni successivi;
Con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 21/12/2009 - pdf sono state approvate le specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti nel modello di comunicazione per lavori concernenti gli interventi di riqualificazione energetica che proseguono oltre il periodo d’imposta.
Inoltre, dal 30 dicembre 2009 è disponibile il prodotto software da utilizzare per trasmettere i dati relativi ai soli interventi, che danno diritto alla detrazione del 55%, i cui lavori proseguono oltre il periodo d’imposta.
La comunicazione, che riguarda le spese sostenute nei periodi d’imposta precedenti a quello in cui i lavori sono terminati, potrà essere trasmessa in via telematica a partire dal 4 gennaio 2010.
Si ricorda che le prime comunicazioni dovranno essere inviate all’Agenzia delle entrate, esclusivamente in via telematica, entro il 31 marzo 2010, indicando le spese sostenute nel 2009, qualora i lavori non siano già terminati entro il 31 dicembre 2009.
La comunicazione non deve essere inviata nel caso di lavori iniziati e conclusi nel medesimo periodo d’imposta, né con riferimento ai periodi d’imposta in cui non sono state sostenute spese.
Si ricorda che i contribuenti che intendono avvalersi della detrazione sono comunque tenuti a trasmettere all’ENEA entro 90 giorni dalla fine dei lavori, i dati relativi agli interventi effettuati attraverso il sito internet http://efficienzaenergetica.acs.enea.it