Detrazione del 55 %

29/04/2008 - È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Ministeriale del 7 aprile 2008 che disciplina la detrazione del 55% per la riqualificazione energetica degli edifici.


L'agevolazione – ricordiamo – è stata introdotta dalla Finanziaria 2007 e consiste nella detrazione dall’Irpef del 55% delle spese per interventi sul patrimonio edilizio esistente che ne migliorino le prestazioni energetiche. Sono agevolabili gli interventi su coperture, pavimenti e infissi, a condizione che siano rispettati determinati requisiti di trasmittanza termica, l’installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda, la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaia a condensazione. 

La Finanziaria 2008 ha prorogato la detrazione fino al 2010 estendendola ai lavori di sostituzione di impianti di riscaldamento con caldaie non a condensazione, ha eliminato l’obbligo di attestato di qualificazione energetica per la sostituzione di finestre e l’installazione di pannelli solari, e ha aumentato da 3 a 10 il numero massimo di quote annuali in cui suddividere l’agevolazione (leggi tutto).


Le novità

Il decreto appena pubblicato modifica il precedente DM 19 febbraio 2007 aggiornando i requisiti da rispettare per fruire delle detrazioni.
Gli interventi realizzati dal 2008 non devono superare gli indici di prestazione energetica per la climatizzazione invernale e la trasmittanza termica definiti dal DM 11 marzo 2008 (leggi tutto). Agli interventi agevolabili è aggiunta la sostituzione di impianti di climatizzazione con pompe di calore ad alta efficienza e con impianti geotermici a bassa entalpia.


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La procedura per accedere alla detrazione
Per fruire dell’agevolazione occorre:
a) acquisire l'attestato di certificazione energetica o di qualificazione energetica;
b) trasmettere all'ENEA entro 90 giorni dalla fine dei lavori, attraverso il sito internet: www.acs.enea.it, disponibile a partire dal 30 aprile 2008, ottenendo ricevuta informatica:
1. i dati contenuti nell'attestato di certificazione energetica o di qualificazione energetica avvalendosi dello schema di cui all’allegato A al DM 19/02/2007, prodotto da un tecnico abilitato, che può essere il medesimo tecnico che produce l'asseverazione di rispondenza dell'intervento ai pertinenti requisiti richiesti;
2. la scheda informativa di cui all'allegato E al DM 19/02/2007 relativa agli interventi realizzati o, per la sostituzione di finestre e per l’installazione di pannelli solari, la scheda informativa di cui all’allegato F al decreto 7 aprile 2008.

Esclusivamente nei casi in cui la scadenza del termine di trasmissione sia precedente al 30 aprile 2008, o qualora la complessità dei lavori non trovi adeguata descrizione negli schemi disponibili sul sito internet dell’ENEA, la documentazione può essere inviata, entro 90 giorni a mezzo raccomandata con ricevuta semplice, ad ENEA, Dipartimento ambiente, cambiamenti globali e sviluppo sostenibile, via Anguillarese 301 - 00123, Santa Maria di Galeria (Roma), specificando come riferimento: Detrazioni fiscali – riqualificazione energetica.

I nuovi allegati
Per gli interventi di sostituzione di finestre e di installazione di pannelli solari, non è più richiesto l’attestato di qualificazione energetica; di conseguenza il nuovo decreto ha introdotto, con l’allegato F, una scheda informativa semplificata nella quale indicare:
- i dati del soggetto che sostiene le spese;
- i dati identificativi della struttura oggetto dell’intervento;
- i dati identificativi dell’impianto termico;
- la tipologia di intervento eseguito;
- i dati relativi agli infissi e/o ai pannelli solari;
- il costo dell’intervento;
- l’importo utilizzato per il calcolo della detrazione.

Per gli interventi sull’involucro edilizio, di installazione di pannelli solari e di sostituzione di impianti di riscaldamento fino a 100 kW, il calcolo dell'indice di prestazione energetica potrà essere effettuato con la metodologia contenuta nell’allegato I del Dlgs 192/2005 oppure, in alternativa, con la nuova procedura semplificata di cui all’allegato G al decreto 7 aprile 2008.

Per gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di pompa di calore ad alta efficienza o con impianti geotermici a bassa entalpia, l'asseverazione rilasciata da un tecnico abilitato deve specificare che:
a) le pompe di calore installate a partire dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2008 devono avere un coefficiente di prestazione (COP) e, qualora l'apparecchio fornisca anche il servizio di climatizzazione estiva, un indice di efficienza energetica (EER) almeno pari ai valori minimi fissati nell’allegato H e riferiti agli anni 2008-2009;
b) pompe di calore installate a partire dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2010 devono rispettare i requisiti di cui alla decisione della Commissione europea dell’8 novembre 2007, e devono avere un coefficiente di prestazione (COP) e, qualora l'apparecchio fornisca anche il servizio di climatizzazione estiva, un indice di efficienza energetica (EER) almeno pari ai valori minimi, fissati nell’allegato H e riferiti all'anno 2010;
c) il sistema di distribuzione deve essere messo a punto ed equilibrato in relazione alle portate.
Inoltre, qualora siano installate pompe di calore elettriche dotate di variatore di velocità (inverter), i valori di cui all’allegato H sono ridotti del 5%.